Catasto impianti termici Torino: i controlli

Il 31 dicembre è stato pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 23-2724 Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3.

Si tratta di un provvedimento importante sia per la categoria degli installatori/manutentori che per i clienti.

Fino al 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 sarà condotta una campagna ispettiva sugli impianti (riscaldamento e climatizzazione) basata su nuove procedure su tutto il territorio regionale.

Le Autorità competenti per le ispezioni sono le Province e la Città Metropolitana di Torino, con proprio personale o tramite ARPA.

Verranno eseguiti accertamenti documentali e verifiche vere e proprie eseguite sia sugli impianti con bollino che in quelli senza volte:

  • ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • a verificare la sussistenza dei requisiti per operare delle imprese di manutenzione;
  • a verificare la correttezza e regolarità dell’operato delle imprese di manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT.

La verifica sarà quindi duplice perché riguarderà sia l’impianto che l’impresa, letteralmente : “L’ispezione può essere svolta presso uno o più impianti con bollino verde rilasciato dall’impresa di manutenzione abilitata, nonché presso la sede dell’impresa per verifiche della sussistenza dei requisiti dell’impresa di manutenzione” .

La selezione delle imprese da sottoporre a verifica avverrà in funzione:

  • Del numero di bollini rilasciati per categoria di impianto
  • Della tipologia di impianto/combustibile,
  • Degli esiti di precedenti verifiche.
  • Dei rapporti di controllo di efficienza energetica

L’Autorità competente comunica l’ora e il luogo dell’ispezione con almeno 15 giorni d’anticipo al Responsabile dell’impianto e all’impresa di manutenzione che ha rilasciato il bollino verde, che dovrà assicurare la presenza di un tecnico abilitato ad operare sull’impianto.

All’impresa verrà chiesto di rendere disponibile:

  • la visura ordinaria dell’impresa presso la Camera di Commercio;
  • l’elenco e i certificati di taratura della strumentazione utilizzata;
  • la copia del patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili oltre i 232 kW;
  • I documenti attestanti il rispetto dei requisiti previsti di terzo responsabile per impianti > 350 kW;
  • la documentazione prevista dall’eventuale ulteriore normativa di settore.

Al responsabile dell’impianto termico verrà chiesto di rendere disponibile tutta la documentazione relativa all’impianto:

  • Il libretto di impianto/centrale, · Il rapporto di controllo di efficienza energetica,
  • La dichiarazione di conformità o di rispondenza
  • Le le istruzioni riguardanti la manutenzione
  • Nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario secondo la tipologia dell’impianto;
  • Il Certificato prevenzione incendi (se dovuto)
  • Il Libretto Inail/Ispesl (se dovuto).

La data della visita può essere modificata con richiesta scritta con almeno 5 giorni di anticipo e il responsabile è tenuto a predisporre l’impianto in modo da rendere possibile l’esecuzione della verifica.

Per gli impianti dotati di bollino verde le ispezioni non sono onerose, al contrario per quelli privi si applicano le tariffe seguenti:catasto impianti termici Premesso che il responsabile dell’impianto può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia e ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore o installatore, qualora l’ispezione stessa non possa essere effettuata per cause imputabili al Responsabile dell’impianto, gli sarà addebitato un importo minimo pari a quelli sopracitati.

L’ispettore dovrà:

  • presentarsi all’appuntamento nella data e nella fascia oraria indicata nell’avviso
  • essere munito di apposita tessera di riconoscimento non potrà · eseguire interventi sull’impianto;
  • indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
  • esprimere giudizi o apprezzamenti di qualsiasi genere riguardanti l’impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a titolo di riscossione all’ispettore Ispezioni e accertamenti In caso di difformità tra i dati rilevati e le informazioni contenute nel CIT, il Responsabile dell’impianto (di fatto il proprio manutentore) deve risolvere l’incongruenza entro il termine massimo di 30 giorni.

Nel caso si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, il responsabile dell’impianto deve procedere alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore / installatore l’aggiornamento della scheda identificativa e la compilazione del libretto di impianto sul CI.

Per eventuali difformità dell’impianto termico rispetto alla normativa vigente l’ispettore prescrive l’adeguamento entro 60 giorni, termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi.

Nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a combustione, venga rilevato un rendimento inferiore ai limiti fissati, entro 15 giorni, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo , deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi.

Se si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento entro i limiti il generatore dovrà essere sostituito, se il responsabile dell’impianto non provvede è punito con la sanzione amministrativa

Conclusioni

In attesa di eventuali chiarimenti è in primo luogo opportuno che le imprese:

  • Verifichino la disponibilità della documentazione che le riguarda, ricordo ad esempio la visura camerale che dovrebbe comunque essere messa a disposizione al cliente.
  • Come forma di autotutela oltre che di tutela del committente stesso, siano intransigenti nel chiedere la completezza della documentazione dell’impianto assicurandosi, ad esempio, che vi sia dichiarazione di conformità/dichiarazione di rispondenza e il libretto d’uso e manutenzione oltre che quello d’impianto.

Sarà soprattutto importante comunicare ai propri clienti il nuovo provvedimento mostrando attenzione, sottolineando i doveri e i rischi a loro carico e soprattutto dimostrando l’opportunità di affidarsi alla propria impresa.

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