Impianti termici, valvole, controlli e sanzioni Regione Piemonte

La Regione Piemonte, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 ha aggiornato lo Stralcio relativo al riscaldamento ambientale e il condizionamento, (già approvato con la d.c.r. 98-1247 dell’11 gennaio 2007), integrandolo con le disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia previste dalla l.r. 13/2007.

La nuova edizione dello Stralcio di Piano è entrata in vigore il 1° Aprile 2010 ed è stata in seguito modificata con la D.G.R. n. 18-2509 del 3 agosto 2011 , la D.G.R. n. 85-3795 del 27 aprile 2012, la D.G.R. n. 16-4488 del 6 agosto 2012, la D.G.R. 2 Agosto 2013, n. 78-6280, la D.G.R. 41-231 del 4 agosto 2014, la D.G.R. n. 60-871 del 29 dicembre 2014 e la D.G.R. n. 29-3386 del 30/5/2016.

Per farla breve sul bollettino Regione Piemonte del 14 /07/2016 viene approvata la disponibilità finanziaria a favore delle Disposizioni attuative che disciplinano le attività di accertamento ed ispezioni degli impianti termici. Per attuare la campagna sperimentale di ispezioni sugli impianti termici la prima somma stanziata corrisponde ad una cifra di 200.000€, quasi la metà destinata a coprire i costi dei controlli su Torino.

denaroQuesto provvedimento deve essere colto come una conferma di come le ispezioni siano orma sulla “rampa di lancio”. Allegati delle manutenzioni, libretto d’impianto e l’inserimento nel CIT devono pertanto essere puntuali e corretti. Questa operazione può rappresentare un rischio di sanzione per responsabili d’impianto e operatori, ma anche degli stessi condomini o Amministratori di Condominio.

Scarica qui il documento  Controlli impianti termici.

Per quanto concerne le valvole termostatiche ricordiamo alcuni dettagli tecnici inerenti al tema:

 Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che l’installazione delle valvole termostatiche è di “esclusivo appannaggio delle sole imprese abilitate all’esercizio dell’attività di cui alla lett. C “  (questo chiarimento esclude di fatto gli elettricisti con la sola lettera A dalla possibilità di installarle)

Non sono previste proroghe alla scadenza del 31 dicembre 2016.

Infine  la Regione Piemonte ha fornito un chiarimento, in merito alle sanzioni amministrative riferite alla mancata dotazione degli impianti termici civili di riscaldamento, dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, nonché al superamento dei limiti di immissioni.

I regimi di applicazione delle sanzioni per omessa installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Fino al 31 dicembre 2016  viene applicata all’installatore la sanzione amministrativa da 516 Euro a 2.582 Euro.

Mentre nei casi di sostituzione di generatori di calore o di allacciamento a rete di riscaldamento di nuova installazione, di ristrutturazione degli impianti termici, al proprietario dell’impianto o a chi ne ha titolo la sanzione amministrativa va da 5.000 Euro a 15.000 Euro, o nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione degli impianti termici.

A partire dal 1° gennaio 2017, data in cui diventa comunque obbligatoria la termoregolazione e la contabilizzazione per gli impianti esistenti, cioè quelli che non hanno subito alcuna modifica, viene applicata la sanzione amministrativa all’installatore nei casi di sostituzione dei generatori di calore e di allacciamento alla rete di riscaldamento di nuova installazione e di ristrutturazione degli impianti termici, per l’importo che va da 516 Euro a 2.582 Euro.

valvolaAl proprietario dell’impianto, o a chi ne ha titolo, nei casi di non installazione o di ristrutturazione degli impianti termici, un importo da 5.000 Euro a 15.000 Euro.

Al di fuori di questi due casi citati, si applica la sanzione che va da 516 Euro a 2.582 Euro, che sono a carico del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto.

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