Caldaie a condensazione e canne fumarie: legge per la green economy

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge del  28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

All‘interno vi sono 3 articoli che interessano direttamente le categorie di installatori e manutentori:

  • L’ Art. 41 sulla gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici per uso domestico o professionale in cui si estende la garanzia finanziaria e la geolocalizzazione
  • L’ Art. 9 Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione
  • L’ Art. 73 disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili

Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori».

L’articolo 73  è praticamente incomprensibile ad una prima lettura ma risulta estremamente importante per le centrali termiche.
La UNI 11528:2014 (per gli impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW) era stata presentata come una svolta epocale con notevoli semplificazioni ma in realtà non è stata utilizzata a causa della sua sovrapposizione con Il Dlgs 152/2006 e il DM 96 (prevenzione incendi), che ne limitavano l’applicabilità.

È stato spesso ripetuto per le dichiarazioni di conformità: chi fa le centrali seguendo la UNI 11528 deve fare attenzione alle differenze e i contrasti con il DM 96 e il Dlgs 152/06, questi due decreti valevano più della norma.
Dal punto di vista gerarchico, infatti, la UNI 11528 è rimasta una norma (un documento formalmente volontario) fino alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale il 3 dicembre 2015, quando è diventata regola tecnica, quindi obbligatoria.
Si noti che anche il DM 96 è l’approvazione di una regola tecnica, quella di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Tuttavia fino a ieri permanevano i contrasti con, appunto, Dlgs 152/06 che chiedeva una serie di requisiti per :

  • Camini
  • Canali da fumo
  • Dispositivi accessori
  • Apparecchi indicatori

Questo significava che i camini dovevano essere ad esempio:

  • Realizzati con materiali incombustibili
  • Avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza
  • Avere bocche più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri (che ha ispirato la regione Piemonte in una analoga limitazione anche per apparecchi sotto i 35 kW)

    Questo comportava:

  • L’impossibilità di ricorrere a sistemi ad intubamento con corrugato plastico
  • Il divieto implicito dello scarico a parete oltre i 35 kW
  • L’uso di condotti solo metallici quando invece le caldaie a condensazione possono avere quelli in PP

In sintesi:

Il sopracitato art 73 abroga le limitazioni del Dlgs 152/06 e agevola le installazioni di caldaie a condensazione di alta potenza.

In attesa che venga aggiornato anche il DM 96 (annunciato più di due anni fa ma mai portato a termine), così da eliminare qualsiasi contrasto restante, allego l’estratto del Dlgs 152/2006 e la nuova Legge.

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