Scarico a parete: scaricare i fumi a parete sempre sconsigliato

Scarico a parete? Per quanto sia più o meno consentito in alcuni casi, riteniamo debba essere sempre evitato. E ti spiego perché.

Proviamo a immaginarci un palazzo di 5 piani in cui  tutti scaricano i fumi a parete. Immaginiamo anche  il disagio di chi non potrà praticamente aprire la finestra per aerare i locali o quello di una persona anziana o di un bambino che gioca all’aria aperta o sul balcone.

I fumi prodotti dalla combustione vanno scaricati sempre sulla copertura dell’edificio al di fuori della zona di reflusso, in modo che possano disperdersi nel migliore dei modi in atmosfera.

Gli scarichi diretti a parete di apparecchi a gas provocano sempre un oggettivo peggioramento delle condizioni igieniche: lo stesso vale per quelli generati dalle moderne caldaie a condensazione.

In questo caso abbiamo a che fare con polveri molto più sottili del normale, quelle più pericolose: PM 2.5.

Sono tanti i documenti in cui si parla della corretta evacuazione dei fumi a tetto: molti indicano le procedure per evitare il loro ristagno e l’inquinamento a terra.  

Scarico a parete: cosa dicono asl e regolamenti d’igiene

Da sempre le Aziende Sanitarie Locali si sono opposte allo scarico a parete: la loro competenza specifica territoriale le porta ad avere un reale contatto con i cittadini i quali lamentano quotidianamente il problema. 

Nella quasi totalità dei casi, i regolamenti d’igiene vietano lo scarico a parete.

Una norma specifica, la UNI 7129, indica le distanze minime da rispettare. Queste sono  molto restrittive, specie nell’ultima versione quella del 2008.

Non sempre, però, il posizionamento dei terminali di tiraggio esterni, pur rispettando le disposizioni delle norme UNI-CIG, è condizione sufficiente affinché non si verifichino  molestie per i gas combusti emessi in facciata.

Le disposizioni in vigore sono poco chiare e spesso contraddittorie. Questo rende difficile a un installatore individuare le condizioni che permettano di scaricare a parete, con caldaie a condensazione a basse emissioni inquinanti NOx.

L’installatore dovrebbe anche:

  • verificare i provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall’autorità locale (che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale)
  • rispettare le distanze minime previste dalla Norma UNI 7129 

In data 31 agosto 2013, infatti, nel corso della conversione in legge del DL 63 Giugno 2013, il Senato e la Camera hanno apportato alcune modifiche al comma 9 art. 5 del Dpr 412/93 relativo allo scarico dei fumi.

Queste modifiche hanno drasticamente ridotto le possibilità di scaricare i fumi a parete.

Dal testo dell’ 17-bis, “requisiti degli impianti termici”,  si deduce con chiarezza la volontà del Legislatore di eliminare totalmente questa possibilità.

Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è cambiato ed é  sostituito dai seguenti: “9.

Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis.

Scarico a parete: deroghe

È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

  • si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  • l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  • il progettista attesta e assevera l’impossibilità  tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter.

Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater.

I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

Modifica della definizione di impianto termico

La Legge 90 del 3 agosto 2013 ha introdotto anche una modifica della definizione di impianto termico che riportiamo di seguito e chiarisce il divieto di scaricare a parete anche per gli apparecchi a pellet e legna:

“impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare é maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate).

Lo scarico a parete è sempre sconsigliato

Lo scarico a parete, indipendentemente da quanto sia più o meno consentito dalle regolamentazioni tecniche, va evitato e non tollerato in nessuna applicazione: si tratta di una soluzione in contrasto con la salute, la convivenza e il rispetto delle persone.

Se vivi in Piemonte ti allego un documento che spero possa essere di tuo interesse:
Risanamento acustico, ambientale, atmosferico. Grandi rischi.

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